Successivamente le Entrate, con la circolare n. 21/E/2010, hanno precisato che, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, la data di fine lavori può essere provata dal contribuente con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).
Non è, invece, ritenuta valida a tal fine una autocertificazione rilasciata dal contribuente.
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