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RISPARMIO ENERGETICO E DETRAZIONE DEL 55%: COSA SI INTENDE PER “DATA DI FINE LAVORI”?

Risparmio Energetico e detrazione del 55%: Cosa si intende per “data di fine lavori”?

Cosa si intende per data di fine lavori, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 244/E/2007, aveva identificato tale data di fine lavori con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, a prescindere dalla data di effettuazione dei pagamenti.

Successivamente le Entrate, con la circolare n. 21/E/2010, hanno precisato che, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, la data di fine lavori può essere provata dal contribuente con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

Non è, invece, ritenuta valida a tal fine una autocertificazione rilasciata dal contribuente.

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