Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto grandi novità relativamente alle immmobilizzazioni immateriali. In particolare dal 1° gennaio 2016 non è più possibile capitalizzare i costi di pubblicità e, dato l'effetto retroattivo della norma, cambia anche la rappresentazione in bilancio delle spese sostenute in anni precedenti e capitalizzate.
I costi di pubblicità fino al 31/12/2015
Fino al 31/12/2015 i costi di pubblicità potevano essere capitalizzati nello Stato Patrimoniale in presenza di determinate condizioni, altrimenti andavano imputati interamente a Conto Economico come costi di esercizio. Prima di decidere la loro corretta imputazione era necessario valutare attentamente la loro natura, al fine di evitare di incorrere in una rappresentazione non corretta e non veritiera del bilancio.
I costi di pubblicità potevano essere capitalizzati ed iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in presenza delle seguenti caratteristiche:
- essere oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti (costi di impianto e di ampliamento);
- avere la caratteristica della eccezionalità;
- essere collegati alla necessaria fase commerciale di lancio di un nuovo prodotto e non essere semplici costi di sostegno alla commercializzazione di prodotti già esistenti;
- essere relativi ad azioni dalle quali l'imprenditore ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.
I costi di pubblicità da 01/01/2016
Con l'entrata in vigore del D.lgs 139/2015 è stata completamente modificata la disciplina dei costi di pubblicità per i bilanci relativi agli esercizi con inzio dal 01/01/2016. La novità consiste nell’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese sostenute per la ricerca e la pubblicità.
Il decreto ha soppresso dall’art. 2424, comma 1, lettera B.I. le parole “di ricerca e di pubblicità” cambiando così la composizione dell’attivo patrimoniale alla voce immobilizzazioni. Dal 1° gennaio 2016 le spese di pubblicità e sviluppo diventeranno unicamente costi di esercizio non capitalizzabili, da includere nel conto economico.
La nuova versione dell’OIC 24 versione dicembre 2016 recepisce l’introduzione delle novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.
Il principio ricorda che l'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad “operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”.
La modifica legislativa alla voce BI2 esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell’OIC 24, dalla voca BI2 alla voca BI1 Costi di impianto e di ampliamento.
I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova versione dell’OIC 24, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale e sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione stabilite nella nuova versione dell’OIC 24 (cfr. par. 100).
Le disposizioni di prima applicazione al par. 100 del Principio Contabile 24 aggiornato recitano:
100. I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 41-43, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori.
I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.
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