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QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO?

Quali sono le condizioni per poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico?

Condizioni necessarie per poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico

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Per fruire della detrazione del 55% il contribuente:
  • non titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:
    - la causale del versamento;
    - il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
    - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato;
  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa si deve considerare:
    - per i beni mobili acquistati, il momento della consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
    - per i servizi, il momento dell'ultimazione della prestazione.
Le società di capitali detraggono il valore direttamente dalle imposte dell'esercizio: non si tratta, infatti, di un credito d'imposta, ma di un minor onere fiscale da esporre in diminuzione alla voce E22 del conto economico.

in ogni caso, il contribuente deve avere acquisito:
  • la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
    ATTENZIONE:
    A partire dal 14/05/2011 l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per poter usufruire della detrazione del 36% (in vigore dal 4 luglio 2006 al 13 maggio 2011) è stato soppresso dal decreto legge n. 70/2011, art. 7 comma 2 lett. r;
  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario) che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti ;
  • l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ;
  • la scheda informativa redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati (allegato E del D.M. 19.02.2007 o, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari, allegato F del D.M. 07.04.2008) e contenente:
    - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
    - i dati identificativi dell’immobile;
    - il tipo di intervento;
    - il risparmio annuo di energia previsto;
    - il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
    - il costo delle spese professionali;
    - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

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