Il credito di imposta dopo il riacquisto della prima casa è, al massimo, pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’Iva o dell’imposta di registro corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all’Iva o all’imposta di registro corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito pertanto ammonta al minore degli importi dei tributi applicabili.
Il credito di imposta spetta a chi cede la casa comprata con le agevolazioni prima casa e ne acquista un'altra entro un anno dalla vendita della prima.
Spetta anche se il riacquisto avviene mediante contratto di appalto o di permuta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
La scelta di come si intende utilizzare il credito di imposta deve essere manifestata nell'atto di acquisto del nuovo immobile, dove andra' indicato l'esatto ammontare del credito.
Il credito d’imposta non spetta se:
- è stato perso il beneficio prima casa in relazione al precedente acquisto
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
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