La norma stabilisce che se le parti non indicano il corrispettivo effettivo o lo occultano parzialmente, perdono il diritto di tassazione in base al valore catastale e diventano suscettibili di accertamento. Diventano inoltre dovute le sanzioni dal 50 al 100 % della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Per gli onorari dei notai, commisurati al valore dell'immobile, è prevista una riduzione del 30%. All'atto della cessione dell'immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:
- le modalità di pagamento
- l'eventuale ricorso ad attività di mediazione
- le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
Il mancato adempimento comporta la tassazione dell'immobile secondo il valore normale, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a 10.000.