- sia già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate; in questo caso non sussistono sanzioni. Il contribuente, infatti, ha la possibilità di effettuare i versamenti integrativi entro i termini ordinari oppure entro 30 giorni se i termini ordinari scadono prima dei successivi 30 giorni;
- non sia già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate; in questo caso il contribuente è assoggettato al relativo regime sanzionatorio. Se la decadenza del regime avviene negli esercizi successivi al primo, gli insufficienti acconti potranno essere integrati senza incorrere in sanzioni.
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