Per effettuare il test di operatività bisogna procedere a mettere a confronto la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell’esercizio in cui si effettua il test e nei due precedenti, ed il valore che si ottiene applicando ai beni della società le seguenti percentuali:
2 per cento alle quote di partecipazione ed agli strumenti finanziari;
6 per cento agli immobili ed alle navi;
5 per cento agli immobili di categoria A/10;
4 per cento agli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
1 per cento agli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
15 per cento alle altre immobilizzazioni.
Ai fini del conteggio della media triennale, per il test di operatività, si deve considerare incluso anche il primo periodo d'imposta per il quale il contribuente è escluso dalla disciplina delle società di comodo e quello per cui abbia ottenuto, eventualmente, parere favorevole all'interpello disapplicativo dall'Agenzia delle Entrate.