No. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21/E/2010, ha precisato che non si perde la possibilità di fruire dell’agevolazione per il risparmio energetico nel caso in cui non sia stata spedita entro i termini previsti (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, 31.03.2010 relativamente alle spese sostenute per interventi iniziati nel 2009 e che si concludono nel 2010). In caso di omesso o tardivo invio di tale comunicazione, il contribuente può comunque fruire della detrazione del 55%, ma si applica la sanzione prevista dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione, cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065