Soggettivi passivi per stabilire la territorialità Iva sono:
- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
- le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.
- gli enti che, che hanno acquistato beni da altri Stati membri per un ammontare superiore a 10.000 euro, o che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA .
Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. E’ bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale.
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