Dal 1 gennaio 2010 la regola generale attribuisce questo obbligo al committente nazionale soggetto passivo il quale deve provvedere agli obblighi contabili e assolvere l’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.
Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente)
Gli articoli Iva che hanno subito sostanziali modifiche sono gli 7 e 17 del DPR 633/72, nonché l’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi.