HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ESSERE FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA NEL 2020?

Quali sono le condizioni per essere fiscalmente residenti in Italia nel 2020?

Quali sono i requisiti per le persone fisiche per essere considerate residenti ai fini tributari in Italia nel 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le persone fisiche, ai fini della tassazione, è fondamentale che ricorrano dei precisi requisiti, vediamo quali. 

Le condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia nel 2020.

L'art.2, comma 2, DPR 917/86- Testo unico delle imposte sui redditi(TUIR) qualifica come residenti le persone che:

  1. per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili)
  2. soggetti non iscritti nella anagrafi ma che hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile(
    Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
    Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) per la maggior parte del periodo di imposta
  3. soggetti non iscritti nella anagrafi che hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile(
    La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
    La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.) per la maggior parte del periodo di imposta

Come si evince dal testo della norma i predetti elementi sono tra loro alternativi ed è quindi sufficiente che si verifichi uno solo di essi, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Al contrario, quindi, per escludere il presupposto di residenza in Italia, è indispensabile invece che si realizzino tutti e tre i requisiti ossia:

  • non deve avere la residenza in Italia 
  • né il domicilio 
  • e neppure deve essere iscritto nelle anagrafi italiane per più di sei mesi.

Come specificato anche nelle istruzioni di compilazione del Modello 730/2021, la Circolare n 304 del 1997 ha precisato che il riferimento temporale all'isrizione anagrafica, al domicilio, o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo nel territorio dello stato italiano.

Tale legame sussiste qualora:

  • la persona abbia mantenuto in italia i propri interessi familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali
  • sono in ogni caso residenti salvo prova contraria coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal dm 4/5/99

Potrebbe interessarti anche:

730/2021: dichiarazione presentata dagli eredi

730/2021: da oggi 19 maggio è attivo il tasto "invia"

 

Riferimenti normativi:

Art. 2 DPR 917/86- Soggetti passivi - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

Art. 43 Codice Civile- Domicilio e residenza- Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 11/11/2024 La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale nello smart working

I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità normative in tema di residenza fiscale per il lavoro agile (smart working) apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.