Per le persone fisiche, ai fini della tassazione, è fondamentale che ricorrano dei precisi requisiti, vediamo quali.
Le condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia nel 2020.
L'art.2, comma 2, DPR 917/86- Testo unico delle imposte sui redditi(TUIR) qualifica come residenti le persone che:
- per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili)
- soggetti non iscritti nella anagrafi ma che hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile(Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessiIl domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessiIl domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) per la maggior parte del periodo di imposta
- soggetti non iscritti nella anagrafi che hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2 Codice Civile(La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.) per la maggior parte del periodo di imposta
Come si evince dal testo della norma i predetti elementi sono tra loro alternativi ed è quindi sufficiente che si verifichi uno solo di essi, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
Al contrario, quindi, per escludere il presupposto di residenza in Italia, è indispensabile invece che si realizzino tutti e tre i requisiti ossia:
- non deve avere la residenza in Italia
- né il domicilio
- e neppure deve essere iscritto nelle anagrafi italiane per più di sei mesi.
Come specificato anche nelle istruzioni di compilazione del Modello 730/2021, la Circolare n 304 del 1997 ha precisato che il riferimento temporale all'isrizione anagrafica, al domicilio, o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo nel territorio dello stato italiano.
Tale legame sussiste qualora:
- la persona abbia mantenuto in italia i propri interessi familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali
- sono in ogni caso residenti salvo prova contraria coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal dm 4/5/99
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Riferimenti normativi:
Art. 2 DPR 917/86- Soggetti passivi - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
Art. 43 Codice Civile- Domicilio e residenza- Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
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