1. i non vedenti e sordi;
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
I sordi, sono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso la ASL.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.
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