- pensionati
(La Finanziaria 2010 ha esteso le possibilità di prestazioni dei pensionati a tutti i settori produttivi con la novità degli Enti Locali).
- studenti, ovvero i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Devono aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, devono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
Per “periodi di vacanza” si intende:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
(La legge finanziaria del 2010 ha introdotto novità che riguardano i giovani con meno di 25 anni che possono prestare lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore produttivo compreso gli Enti Locali, le Scuole e le Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, cioè nei “periodi vacanza” sotto specificati.
Inoltre, la norma consente ora agli studenti universitari di prestare attività occasionale accessoria, sostanzialmente, durante tutto l’anno e non più nei predetti periodi vacanza.) - tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile.
- i cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale
- le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale
- lavoratori regolarmente occupati con contratto di lavoro a tempo parziale: tali lavoratori, con le novità introdotte dalla Finanziaria 2010, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio, presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro. Tale estensione, in via sperimentale per l’anno 2010, può costituire un incentivo ad emergere dal lavoro nero che è presente, in particolare, in specifiche attività come i pubblici esercizi che necessitano di maggiore forza lavoro durante i week end e le festività. I lavoratori part time potranno incrementare legalmente il proprio reddito, in quanto potranno percepire compensi netti, esenti da imposizione fiscale, fino a € 5.000 presso ciascun singolo committente. Ndr: importante è l’assenza di limiti di età e di settore produttivo, pertanto, la disposizione può trovare applicazione nei riguardi di lavoratori part time occupati presso altri datori di lavoro con contratti a tempo indeterminato o determinato e di tipo orizzontale, verticale o misto. I lavoratori part time potranno svolgere prestazioni di lavoro supplementare presso il proprio datore di lavoro e non prestazioni occasionali accessorie, come prima specificato.
La stessa legge finanziaria, in considerazione della crisi occupazionale che interessa il nostro Paese, ha prorogato per l’anno 2010 le possibilità di prestazioni occasionali accessorie per i soggetti percettori di trattamento di integrazione del reddito, anche in deroga, (cassintegrati e lavoratori in mobilità) ed, inoltre, ha esteso le tipologie di attività agli Enti Locali, quali committenti, considerato che tali Enti sono più vicini alle realtà locali in crisi e possono programmare iniziative per sostenere i lavoratori sospesi o espulsi dai processi produttivi.