Si. Gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti quello della loro entrata in vigore.
Ciò in linea con il consolidato orientamento dell’Agenzia e negli stessi termini a suo tempo precisati al paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006 nel quale viene evidenziato che “…in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio”.
Le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti del 23 dicembre 2008 potranno pertanto essere utilizzate, oltre che per i periodi d’imposta 2008 e seguenti, anche per quelli precedenti al 2008, ove ciò venga chiesto dal contribuente.
Non si applicano invece agli anni precedenti il 2008 i correttivi congiunturali approvati il 19/5/2009.
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