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DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: QUANDO SI TRASFERISCE AGLI EREDI?

Detrazione Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce agli eredi?

Dichiarazione dei redditi 2024: la detrazione per ristrutturazioni edilizie nel caso di successione si trasferisce agli eredi a determinate condizioni

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Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF  viene trasmessa, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene,  ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell'immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

E' quanto viene ribadito da una interrogazione parlamentare di ieri 28 maggio dal sottosegretario Freni.

Il quesito chiedeva chiarimenti sulla eventuale possibilità di beneficiare delle quote rimanenti della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto.

Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che non è possibile in quanto: “l'art. 16-bis del TUIR prevede che la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero in caso di decesso dell’avente diritto si trasmetta per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

Per beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione è necessario che venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene.

Ristrutturazioni edilizie: detrazione eredi nel 730/2024

Ricordiamo che nel caso spetti la quaota residua poichè ricorrono le condizioni prescritte dalla norma, nel modello 730/2023 le detrazioni per ristrutturazioni del soggetto deceduto vanno indicate, dagli eredi nel Quadro E, Sezione III A ai righi da E41 a E43.

Le istruzuini al modello sottolineano che, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

In particolare, in colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) occorre indicare il codice: ‘4’ se il contribuente nell’anno 2023 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce la detrazione agli eredi?

L'agenzia delle entrate ha più volte chiarito il perimetro di spettanza agli eredi delle ristrutturazioni edilizie residue di spettanza degli eredi.

Ad esempio con la Risposta a interpello n 594/2022, le entrate hanno chiarito il caso di un immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013). Per approfondire leggi: Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato

Con la Circolare n 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili e piu precisamente sul tema in oggetto aveva chiarito che:

  • se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi,
  • se l'immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota,
  • se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita,
  • se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. 

Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. 

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione. 

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene." 

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.  E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene

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Commenti

Giorgio - 30/05/2019

Buon Giorno, dalle varie normative ricercate e lette, ho dedotto che ereditando un immobile in cui persistono delle detrazioni, tipo spese riduzione energetiche, queste si trasmettono all’erede , nel mio caso unico, il 100%, se… rimane a “disposizione” dell’erede. Nel caso di vendita o affitto dell’immobile si perdono le detrazioni in toto. Il mio caso è: Ereditato l’immobile il 23/01/2018, venduto il 15/11/2018. La mia domanda è: per questo periodo in qui l’immobile è rimasto nella mia “disponibilità”, nel mio modello 730/2019, non ho diritto neanche ad una parte delle detrazioni ereditate? Nel caso che non possa portare le detrazioni ereditate nel mio 730/2019, a Settembre quando dovrò far redigere il modello UNICO per la dante causa (deceduta il 23/01/2018), Visto che nella parte redditi di fabbricati quadro B, per i 23 gg. sarà ancora presente l’immobile di sua proprietà, per il mese circa che era ancora in vita, le detrazioni vanno ancora riportate sulla dichiarazione?

Rosi - 29/04/2017

Abbiamo avuto in 3 l'eredità di un appartamento dove era stato effettuata una ristrutturazione. Abbiamo venduto l'immobile ma purtroppo non eravamo a conoscenza che per continuare ad avere il rimborso spettante dovevamo specificarlo nell'atto notarile e neppure il notaio ha chiesto se c'era qualche bonus, E' veramente assurdo che le quote rimanenti vadano ad un perfetto estraneo. E' possibile fare qualcosa per modificare questa assurdità? Grazie

Luigi - 13/07/2017

Il suo caso ha elementi molto affini al mio che sono stato nell'impossibilità di prevedere nel rogito notarile perchè redatto in data antecedente a quella in cui è pervenuta la certificazione dell'amministratore con la quale ho potuto fruire della detrazione IRPEF solo per il 2016 anno antecedente alla vendita in cui sono stati effettuati i lavori.Convengo con Lei che è un'assurdità che il compratore che non ha sostenuto alcuna spesa debba fruire anche di un beneficio che spetterebbe al venditore considerato anche che per le spese condominiali antecedenti al rogito è sempre responsabile il venditore.Ho tentato di sottoporre il caso con e-mail : 1)all'Agenzia Entrate ma il quesito è stato sempre respinto perchè non attinente alla materia trattata(Catsto ecc.), 2)a Fisco & tasse"CHI HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2017 " senza ricevere ancora risposta

Luigi - 15/07/2017

Con la presente desidero rivolgere un vivo appello a Fisco & Tasse nella persona della Rag.Luigia Lumia affinchè intervenga presso gli organi competenti per eliminare dal decreto "crescita" le incongruenze che sussistono nella normativa sulla spettanza delle rimanenti rate per detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione ed in particolare sui seguenti punti: 1)in caso di vendita dell'immobile rientrante in un edificio su cui sono state effettuati lavori di ristrutturazione con beneficio della detrazione fiscale per anni 10 se il venditore vuole riservarsi per le successive rate detta detrazione dovrà d'accordo col compratore inserire una apposita clausola in contratto in sede di rogito notarile per riservarsi detto diritto alla detrazione per le rimanenti rate. Infatti con la precedente normativa il beneficio della detrazione faceva sempre capo al venditore senza che occorresse alcuna riserva in contratto. Ciò dovrebbe includere anche il caso che la certificazione per l'utilizzo della detrazione pervenga in data successiva al rogito 2)in caso di eredità bisognerebbe eliminare la preclusione al diritto di detrazione da parte dell'erede se questi non detiene l'appartamento perchè con la nuova normativa è previsto che in caso di non detenzione dell'appartamento il beneficio passa al comodatario o all'inquilino che non hanno sostenuto alcuna spesa per la ristrutturazione del fabbricato.Mi Auguro che la presente segnalazione non cada nel dimenticatoio. Grazie

Luigia Lumia - 16/07/2017

Buonasera, pubblico volentieri il suo intervento e la ringrazio. Purtroppo sono nella sua stessa sua barca e non ho poteri o contatti privilegiati. Fisco e Tasse è un quotidiano on line di informazione e possiamo dare spazio a interventi come il suo, sperando che chissa qualcuno che "conti" possa leggerli e trasformarli in proposte di legge. Buona serata. Luigia

giancarlo - 18/01/2017

Se l erede cui spetta la detrazione non ha reddito può detrarre il marito che ha carico la moglie?

Francesca - 14/07/2016

Mio marito è' deceduto nel 2009 solo quest'anno sono venuta a conoscenza che detraeva nella denuncia dei redditi le spese sostenute nella ristrutturazione della casa .Io, moglie i miei due figli siamo gli eredi e abitiamo nella casa io ad un figlio . La detrazione era iniziata nel 2003 (si doveva detrarre per 10anni) per cui dovremmo detrarre altri 4anni. COme devo fare? Grazie per le indicazioni.

Silvio - 30/06/2016

Se il de cuius ha sostenuto spese di ristrutturazione di parti condominiali/comuni es. tetto e scala, e l'immobile è locato oppure in comodato, l'erede convivente non può portare in detrazione queste spese ??

barbara - 01/06/2016

cosa succeed se l'erede in passato ha usufruito delle detrazioni per ristrutturazione per la propria casa ? I due ammontari vanno a sommarsi o no ?

Luigia Lumia - 01/06/2016

Possono coesistere piu' detrazioni e quindi si, possono sommarsi. non so se ho capito bene la sua domanda perchè non mi pare scritta molto chiaramente.

LAURA - 01/06/2016

STO COMPILANDO IL MODELLO UNICO PER MIA MADRE DECEDUTA IN DICEMBRE. PER QUEST'ANNO LE DETRAZIONI DEVONO ESSERE INDICATE ANCOA DALA SUA DICHIARAZIONE O PASSNO GIA' A ME? GRAZIE

Luigia Lumia - 01/06/2016

Irei che per il 2015 la detrazione andrà indicata nella dichiarazione della mamma, che lei dovrà presentare come erede.

filippo - 13/05/2016

il dichiarante puo detrarre la quota di ristrutturazione edilizia del coniuge non a carico. la dichiarazione dell'amministratore è intestata a tutti e due

Laura - 05/05/2016

Ma che senso ha questa legge? Se l'immobile è locato le spese di manutenzione straordinaria ricadono sempre sul proprietario. Quindi se uno eredita un immobile locato deve pagare IRPEF, IMU, spese di manutenzione straordinaria, non può usufruire di nessuna detrazione e deve sperare che l'inquilino paghi, altrimenti deve pure pagare l'avvocato per sfrattarlo. E non solo, l'erede non può nemmeno vendere, perchè le case con l'inquilino dentro non le vuole nessuno, nemmeno regalate. Occorre fare qualche cosa. Io ho ereditato un immobile affittato e non so come uscirne. Ho più volte detto a mia madre di vendere e lei mi prendeva per matta. Quando ne parlo con parenti e conoscenti, mi guardano pure male, perchè mi dicono: ma come hai avuto questa fortuna. Ho pensato a rinunciare all'eredità, ma anche lì mi hanno preso tutti per matta, mi hanno dettto che ripudiavo i tanti sacrifici dei miei predecessori ecc,ecc. Adesso voglio sapere come uscire da questa situazione.

Silvana - 20/12/2015

Ho ereditato l'appartamento con box pertinenziale dove risiedo da anni con mio marito. Ci sono ancora 7 rate da detrarre, ho perso il lavoro e sono a carico di mio marito che ha irpef , possiamo detrarlo comunque ?

Luca - 30/10/2015

In caso gli eredi sono il coniuge e un figlio, dove la vedova acquisisce il fabbricato con il diritto di abitazione e il figlio risiede nello stesso appartamento, la detrazione spetta al 50% o alla vedova in quanto ha il diritto di abitazione per legge e dichiara l'appartamento al 100 nel quadro B della dichiarazione? Grazie

Luigia - 09/07/2010

Le spese di ristrutturazione hanno una lunga storia di chiarimenti da parte dell'Agenzia. Quanto qui affermato trova conferma anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella guida alle ristrutturazioni che recita. : "Compravendita, donazione e successione - Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, ò, di persona fisica). Se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo. Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi." Buona serata.

Pinco - 09/07/2010

I riferimenti normativi , le circolari ufficiali? secondo me questi scritti sono del tutto inutili se non citano le fonti. Non trovo la fonte da cui è stata tratto che "se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi".

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