Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF viene trasmessa, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell'immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
E' quanto viene ribadito da una interrogazione parlamentare di ieri 28 maggio dal sottosegretario Freni.
Il quesito chiedeva chiarimenti sulla eventuale possibilità di beneficiare delle quote rimanenti della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto.
Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che non è possibile in quanto: “l'art. 16-bis del TUIR prevede che la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero in caso di decesso dell’avente diritto si trasmetta per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”
Per beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione è necessario che venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene.
Ristrutturazioni edilizie: detrazione eredi nel 730/2024
Ricordiamo che nel caso spetti la quaota residua poichè ricorrono le condizioni prescritte dalla norma, nel modello 730/2023 le detrazioni per ristrutturazioni del soggetto deceduto vanno indicate, dagli eredi nel Quadro E, Sezione III A ai righi da E41 a E43.
Le istruzuini al modello sottolineano che, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.
In particolare, in colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) occorre indicare il codice: ‘4’ se il contribuente nell’anno 2023 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.
Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce la detrazione agli eredi?
L'agenzia delle entrate ha più volte chiarito il perimetro di spettanza agli eredi delle ristrutturazioni edilizie residue di spettanza degli eredi.
Ad esempio con la Risposta a interpello n 594/2022, le entrate hanno chiarito il caso di un immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013). Per approfondire leggi: Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato
Con la Circolare n 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili e piu precisamente sul tema in oggetto aveva chiarito che:
- se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi,
- se l'immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota,
- se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita,
- se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.
Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.
Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene."
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene