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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

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La legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 280 a 283, come modificata dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’attribuzione alle imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Il credito spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti; detta misura è elevata al 40 per cento se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008 è stato adottato il regolamento recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”.

Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall’anno 2009 possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l’apposito modello, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito.

I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno per il quale il credito è concesso.

Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è maturato.

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