– al 35 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
– al 70 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis”, entro il limite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6809”.
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