L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6803.
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