A seguito di tale modifica dal 1° gennaio 2008 le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi:
• hanno nuovamente la possibilità di compensare le perdite sofferte con redditi eventualmente posseduti di altra natura (es: redditi da lavoro, redditi di fabbricati, etc);
• perdono la possibilità di riportare "a nuovo" nei cinque esercizi successivi le perdite residue dopo averle utilizzate in compensazione. Non è quindi più possibile fruire della c.d. compensazione "verticale" con redditi della stessa categoria prodotti negli esercizi successivi.
La norma si applica anche alle perdite imputate per "trasparenza" relativamente:
• ai soci di società in nome collettivo;
• ai soci di società in accomandita semplice;
• agli associati di associazioni professionali.
Anche i soci potranno utilizzare le perdite nello stesso esercizio in cui sono maturate, con redditi anche di diversa natura, ma non potranno piu’ riportare le perdite ai periodi successivi.
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