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INTERESSI PASSIVI: COME SI CALCOLA IL ROL NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017?

Interessi passivi: come si calcola il ROL nella dichiarazione dei redditi 2017?

Come si stabilisce il limite del ROL per la deduzione degli interessi passivi? Come va indicato nella dichiarazione dei redditi delle società 2017?

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Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile fino al 30% del ROL (Reddito operativo lordo). In particolare, la disciplina di riferimento per la deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali è l' art. 96 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 917/86). La norma riguarda gli interessi passivi e gli interessi attivi, gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da:
  • contratti di mutuo,
  • contratti di locazione finanziaria,
  • emissione di obbligazioni e titoli similari
  • ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.
L' art.96 del TUIR (DPR 917/86) prevede per la deducibilità degli interessi passivi come sopra definiti, il seguente meccanismo:
  • deducibilità totale fino a concorrenza con gli interessi attivi ed i proventi assimilati
  • deducibilità fino al 30% del risultato operativo lordo (R.O.L) della gestione caratteristica.

 

Come si calcola il ROL nella dichiarazione dei redditi 2017?

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le corrispondenti voci di conto economico .

Le eccedenze di R.O.L e di interessi passivi

  • L'eventuale eccedenza di R.O.L può essere utilizzata per aumentare la capienza negli esercizi successivi (comma 1 art. 96 DPR 917/86)
  • L'eventuale accedenze di interessi passivi in un determinato periodo d'imposta sono deducibili dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza (comma 4 art.96 DPR 917/86).

Il R.O.L e gli interessi passivi nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali 2017

In Redditi società di capitali 2017 (ex modello UNICOSC),  il calcolo della deducibiltià degli interessi passivi si trova nel quadro RF nei righi 118-121.

In particolare al rigo RF118 va indicato:

  •  in colonna 1, l’importo degli interessi passivi.
  •  in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta.
  •  in colonna 3, l’importo degli interessi attivi.
  •  in colonna 4, il minor valore tra:
    • la somma delle colonne 1 e 2
    • l'importo indicato nella colonna 3;
  •  in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi (cioè l'importo degli interessi passivi e assimilati non deducibili in questo esercizio).


Nel rigo RF119 va indicato:

  • in colonna 1 l’eccedenza di R.O.L riportata dal precedente periodo d’imposta (rigo RF120 UNICO 2015)
  • in colonna 2 il R.O.L del presente periodo d’imposta, (se è negativo non va indicato alcun valore)
  • in colonna 3 la quota degli interessi passivi deducibili entro il 30% del R.O.L (sia dell'esercizio oggetto d'imposta che dei periodi precedenti)

Nel rigo RF120, va indicato in colonna 3 l’ammontare del R.O.L eccedente l’importo che è stato effettivamente utilizzato (tale importo verrà riportato nella prossima dichiarazione dei redditi).

Nel rigo RF121, va indicato in colonna 3, l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili
rispetto al 30% del R.O.L.
 

Riferimenti normativi

Art. 96 (Interessi passivi). 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.   (...)

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