Ai fini della determinazione della misura della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, i contribuenti devono calcolare il 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta medesimo. Nella dichiarazione dei redditi va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione a titolo
- di saldo di periodi d’imposta precedenti
- di acconto.
In particolare nel rigo RF55 della dichiarazione dei redditi delle società di capitali e delle società di persone e persone fisiche è necessario indicare:
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con il codice 12 l’importo pari al 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008).
Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento. - codice 33, l’importo dell’IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4- octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa.
Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
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