a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per il soggetti provenienti dal paese che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata.
La risposta dell’Agenzia nel corso di telefisco 2009 ha confermato in coerenza all’orientamento espresso nella circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria 2007 in analogia a quanto stabilito per gli altri familiari.
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