In argomento, si evidenzia che sia la Corte di Giustizia europea , sia la Corte di Cassazione (cfr sentenze n. 12547/2001 e n. 1607 del 25 gennaio 2008, n. 1607), ritengono che l’esercizio del diritto di detrazione contemplato dalla VI Direttiva per le merci ed i servizi acquistati deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad una operazione soggetta ad IVA o versate in quanto effettivamente dovute, e non si estende all’imposta addebitata solo perché indicata in fattura.
In particolare la Corte di Giustizia ha escluso che per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’imposta derivi, come automatica conseguenza, dall’obbligo di pagare l’IVA indicata in fattura dal cedente/prestatore. (Telefisco 2009)