Ciò in quanto sono rivalutabili solo i beni in proprietà. Infatti ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.
Si ritiene, pertanto, che la stipula di un contratto di lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in una operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina l’applicazione della regola secondo cui “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.
E’ riconosciuto, quindi, al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti.
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