Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, venga stabilito un ulteriore differimento dei termini.
Come pertanto stabilito dall’Agenzia con circ. n.18/E del 2006 per le precedenti rivalutazioni, si ritiene che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013, quinto anno successivo a quello di riferimento della rivalutazione.
L’interpretazione ha avuto autorevole conferma nella circ. n.8 del 13/3/2009 dell’Agenzia delle Entrate che raccoglie i quesiti posti in occasione di Telefisco 2009.
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