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RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

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PER CALCOLARE IL PLAFOND PER LE SPESE DI MANUTENZIONE, IL MAGGIOR VALORE RIVALUTATO PUÒ CONSIDERARSI DAL QUINTO ESERCIZIO (COME PER GLI AMMORTAMENTI) O DAL SESTO ESERCIZIO (COME PER LE CESSIONI)?

Per calcolare il plafond per le spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può considerarsi dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?

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Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello di riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, venga stabilito un ulteriore differimento dei termini.

Come pertanto stabilito dall’Agenzia con circ. n.18/E del 2006 per le precedenti rivalutazioni, si ritiene che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013, quinto anno successivo a quello di riferimento della rivalutazione.

L’interpretazione ha avuto autorevole conferma nella circ. n.8 del 13/3/2009 dell’Agenzia delle Entrate che raccoglie i quesiti posti in occasione di Telefisco 2009.

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