Secondo quanto stabilito al secondo comma dell’articolo 2364 del Codice civile, l’assemblea può essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni, subordinata a due condizioni:
- una previsione statutaria che permetta la dilazione;
- il ricorrere di alcune circostanze, individuate dalla legge, che giustificano la dilazione.
Recita il secondo comma dell'art. 2364 che: "Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione."