Tutti i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
L’invio telematico puo’ avvenire direttamente o tramite intermediari abilitati.