La detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione compete a chi ha effettivamente sostenuto l'onere, sempreche' sia titolare del diritto di proprietà sull'immobile, ovvero di un diritto reale, o detenga l'immobile sulla base di un titolo idoneo.
E' necessario che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, e le fatture siano intestate agli stessi nominativi. Tuttavia, come gia' precisato con la circolare n. 122/E del 1999, in presenza di una pluralita' di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di servizio competente, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41 o del 36 %, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario.
Nel caso in cui la partecipazione alle spese di piu' soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, e' necessario annotare nel documento comprovante la spesa:
- la fattura;
- la percentuale di ripartizione.