Gli elenchi riepilogativi dei dati registrati nel Registro Unico rappresentano uno strumento di collaborazione con gli Uffici e la loro predisposizione non è obbligatoria; infatti la loro mancata elaborazione non è sanzionata.
Hanno un duplice scopo e due contenuti essenzialmente distinti:
a) rappresentare la forza lavoro aziendale in essere al momento dell'ispezione sia pure con riferimento all'ultima registrazione sul Libro Unico;
b) rappresentare l'evoluzione dei tempi di lavoro e di riposo, con esposizione per mese e totalizzazione del periodo.
L'elaborazione potrà in ogni caso essere ordinata dall'ispettore del lavoro mediante legittino esercizio del potere di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 124/20074.