Il Libro Unico può essere validamente tenuto anche da più soggetti a condizione che:
a) ciascuno dei due o più soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta;
b) il supporto di fornitura all'autorità di vigilanza sia per tutti i soggetti cartaceo o magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da ciascuno;
c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le Direzioni provinciali del lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l'azienda, la tenuta separata del Libro Unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione;
d) la suddivisione rispetti strettamente una logica precisa identificata nella comunicazione di cui sopra;
e) siano rispettate da ciascun soggetto le modalità e i contenuti di tenuta.
In ogni caso gli elenchi riepilogativi potranno essere comunque prodotti da ciascun tenutario singolo.