Sono considerate violazioni formali nella tenuta del Registro Unico del Lavoro, quelle violazioni che non omettono o non distorcono i dati con validità fiscale, previdenziale o retributiva. Analogamente sono da ritenersi violazioni formali le omissioni di dati che non determinano alcun occultamento di dati fiscali, previdenziali o retributivi. In questo senso sono meramente formali e non sanzionabili le irregolarità riferite alla numerazione unica o alla sequenzialità numerica.