In base all’articolo 1 del decreto legislativo n.155 del 2006 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private ivi comprese le società che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociali, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i requisiti di utilità sociale, di assenza dello scopo di lucro e una struttura proprietaria.
Possono essere costituite nella forma di:
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Associazioni riconosciute e non;
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Fondazioni;
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Comitati;
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Imprese individuali;
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Società di persone;
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Società di capitali;
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Cooperative;
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Consorzi;
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Enti ecclesiastici;
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Confessioni religiose.
Il legislatore non ha introdotto dei modelli obbligatori di forme sociali lasciando la possibilità alle stesse di organizzarsi anche in gruppi.
L’unico limite è che l’impresa non abbia mai come fine ultimo o principale la realizzazione dello scopo di lucro.