L’art. 1129 del C.C. dopo la riforma attuata con la legge 220/2012 ha reso obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono piu’ di otto. (In precedenza l'obbligo sussisteva già con più di 4 condòmini) . Al di sotto di tale soglia ( ossia in caso di " condominio minimo" c.
L’amministratore viene nominato dall’assemblea e nel caso questa non vi provveda, dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o piu’ condomini o dell'amministratore dimissionario.
La carica è annuale e va confermata di anno in anno.
L’assemblea delibera, sia per la nomina che per la revoca dell’amministratore, in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari).
Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall’autorità giudiziaria nei seguenti casi:
• se non informa l’assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni, come da art. 1131, ultimo comma, cod. civ.;
• se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
• se per due anni non ha reso il conto della sua gestione.
La revoca puo anche essere decisa in assemblea a maggioranza , per "gravi iregolarità" , che sono ad esempio :
- omessa convocazione dell'assemblea condominiale per il rendiconto annuale
- la mancata esecuzione delle delibere dell'assemblea
la mancata apertura e utilizzo di un conto corrente condominiale
- la gestione non trasparente delle entrate e uscite compresa la mancata fornitura della documentazione ai condomini che ne fanno richiesta
- la mancata diligenza nelle azioni giudiziarie contro i condomini morosi
In caso di revoca senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno subito, in base al corrispettivo annuale ancora dovutogli