L’amministratore di un condominio ha compiti esecutivi e di rappresentanza. Il codice Civile all’art 1130,1130 bis e 1131 attribuisce all’amministratore i seguenti compiti:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto annuale condominiale previsto dall'art. 1130 bis;
- curare l’osservanza del regolamento di condominio
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
- Rendere annualmente conto della sua gestione ai condomini, presentare il bilancio consuntivo, preventivo e il piano di riparto. L’approvazione del bilancio consuntivo autorizza l’amministratore ad ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso; la richiesta va obbligatoriamente effettuata entro sei mesi dalla data del consuntivo.
- tenere una contabilità trasparente utilizzando un conto corrente condominiale e mettere a disposizione dei condomini i giustificativi di spesa
- eseguire gli adempimenti fiscali
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale con i dati dei prorpierari e dei dati catastali delle unità e i dati sulla sicurezza delle parti comuni. Egli deve richiedere tali informazioni ai condomini con lettera raccomandata. Deve essere informato di eventuali variazioni entro 60 giorni .
- tenere il registro dei verbali delle assemblee , il registro di nomina e revoca dell'ammionistratore e il registro di contabilità
All’amministratore spetta la Rappresentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea; Egli può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Le novità introdotta dalla Riforma del Condominio 2012, in vigore dal 18 giugno 2013 , con nuovo art. 71-ter del RD 318/42 riguardano
- l'obbligo di informare i condomini che ne facciano richiesta dei dati relativi ad eventuali condomini morosi
- la possibilità da parte dell’assemblea di richiedere l’attivazione di un sito internet del condominio. Spetterà all’amministratore, in caso di delibera assembleare, il compito di provvedere a tale attivazione.