Per la legge italiana la richiesta di adozione deve provenire da una coppia di genitori, unita in matrimonio, celebrato almeno tre anni prima della richiesta di adozione;
se i tre anni non sono pieni si puo’ conteggiare anche il periodo di convivenza che deve essere dimostrato.
Altri requisiti ritenuti indispensabili sono:
- la stabilità della coppia che non deve essere separata neanche di fatto;
- differenza di età tra adottanti e adottato compresa tra un minimo di 18 e un massimo di 45 anni.
Il requisito puo’ essere posseduto anche solo da un coniuge, ma l’altro non potrà avere un’anzianità superiore a 55 anni rispetto all’età del futuro figlio.
- Idoneità, valutata dal Tribunale dei minori, a educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.