L'accettazione con beneficio d'inventario consente agli eredi di evitare di farsi carico con i propri beni dei debiti del defunto, debiti che dovranno essere saldati solo con i beni ereditati.
L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria in tutti i casi in cui sono presenti degli eredi minorenni, interdetti, inabilitati o anche persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti.
L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
I termini per la redazione dell’inventario sono diversi in dipendenza del fatto che il chiamato all’eredità si trovi o meno nel possesso dei beni ereditati.
Se il chiamato è in possesso dei beni il termine è di tre mesi dall’apertura della successione, se non è in possesso dei beni entro tre mesi dall’accettazione con beneficio che puo' avvenire nel termine di dieci anni.
Ultimato l’inventario se ancora non si è proceduto ad accettare l’eredità il termine è di quaranta giorni, con la sanzione che in mancanza si diventa eredi puri e semplici.