L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ad esempio la vendita di un bene del defunto o il prendere possesso dell'abitazione .
La donazione, vendita e cessione dei diritti di successione, o la rinunzia ai diritti di successione verso corrispettivo o a favore soltanto di alcuni, comportano necessariamente l'accettazione dell’eredità.
In altre parole l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie atti che, per la loro natura e finalità, sono incompatibili con la volontà di rinunciare e non sono altrimenti giustificabili