L’art. 548 riserva a favore del coniuge separato giudizialmente senza addebito o con addebito al defunto ovvero al coniuge separato consensualmente, gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Se invece al coniuge è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, prima dell’apertura della successione, spetta soltanto un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.