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QUAL'È IL TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI?

Qual'è il termine di conservazione dei documenti fiscali?

I tempi di conservazione dei documenti sono legati ai tempi previsti per l'accertamento dei redditi. Di seguito i tempi di conservazione dei documenti.

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In generale, e ai fini fiscali, i documenti rilevanti devono essere conservati almeno per i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA di riferimento (articoli 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72).

Nel caso di omessa dichiarazione il termine appena citato aumenta di un anno.

Questi sono i "normali" termini entro cui può essere notificato l'atto di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto.

Conviene tuttavia prolungare i termini di conservazione anche per tener conto delle frequenti proroghe previste per l'esercizio dell'attività di controllo. Ci sono poi alcuni tipi di documento da conservare entro i termini di prescrizione del tributo (generalmente decennale).

Si riporta il testo dell'art. 43 del DPR 600 aggiornato al mese di settembre 2015, richiamando l'attenzione sulle modifiche introdotto dal decreto legislativo 127/2015  che ha ridotto di un anno i termini di accertamento per i soggetti che dal 1° gennaio 2017, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Leggi anche l'articolo: Come cambierà la trasmissione telematica dei corrispettivi dal 2017

Art. 43.DPR 600/73 - Termine per l'accertamento
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (104) (112)((134))
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (104)
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. ((Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.))
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (49) (80) (79) (88) 
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L.28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che"L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale nongestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni".
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AGGIORNAMENTO (80)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno".
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AGGIORNAMENTO (79)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003,n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1".
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,ha disposto (con l'art. 12 comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
[...]
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
[...]
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di decadenza di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto di un anno. Tale riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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meg - 25/01/2016

Meno male che è intervenuta l'Accademia della crusca! E qualcuno ci liberi anche del "piuttosto che" imperante!! I direttori rai ad esempio perché non intervengono???

leo - 17/09/2015

L'esatta grafia di qual è non prevede l'apostrofo in quanto si tratta di un'apocope vocalica, che si produce anche davanti a consonante (qual buon vento vi porta?) e non di un'elisione che invece si produce soltanto prima di una vocale (e l'apostrofo è il segno grafico che resta proprio nel caso dell'elisione). Come qual ci sono altri aggettivi soggetti allo stesso trattamento: tal, buon, pover (solo nell'italiano antico), ecc. È vero che la grafia qual'è è diffusa e ricorrente anche nella stampa, ma per ora questo non è bastato a far cambiare la regola grafica che pertanto è consigliabile continuare a rispettare. A cura di Raffaella Setti Redazione Consulenza Linguistica Accademia della Crusca

FELICE - 30/04/2011

qual è si scrive senza l'apostrofo!

Luigia Lumia - 01/05/2011

la questione non è pacifica. Senta cosa dice il Satta: "La disputa se si debba scrivere qual'è o qual è non è risolta né dalle grammatiche, né tanto meno dalla letteratura. Sono per l'apostrofo, fra gli altri, Federigo Tozzi, Mario Tobino, Tommaso Landolfi, Paolo Monelli, Bonaventura Tecchi. Non apostrofano invece Vasco Pratolini, Giuseppe Berto, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Libero Bigiaretti." Ne parla ampiamente la Grammatica Italiana che le consiglio di leggere a questo link [qual'è](http://www.mauriziopistone.it/testi/discussioni/gramm01_qual.html)

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