La valutazione inerente all’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, invece, a parere dell’Agenzia delle Entrate, va effettuata in funzione dei seguenti elementi:
- impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche nel caso in cui siano stati assunti con modalità che possono essere ricondotte ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- utilizzo di beni strumentali che, per qualità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l’esercizio dell’attività; assumono rilevanza anche i beni strumentali il cui costo sia stato già integralmente dedotto;
- disponibilità di uno studio: l’orientamento della Cassazione propende per il fatto di ritenere che sussista autonoma organizzazione nella situazione in cui il professionista disponga di uno studio.
Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, la valutazione circa l’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, può essere effettuata prendendo come possibili indici i requisiti stabiliti per il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi”, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008.
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