Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. (Circolare del 4/04/2008 n. 34)
Dalla Dichiarazione 2009, la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonchè agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
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