La questione è controversa ed è stata oggetto di diverse pronunce della Corte di Cassazione, non pero' concordanti.
Piu' precisamente la sentenza 29 febbraio 2008, n. 5456, sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non sono deducibili dal reddito d'impresa gli accantonamenti relativi all'indennità suppletiva di clientela prevista per gli agenti di commercio in quanto la certezza del si ha solo nell'esercizio in cui viene corrisposta.
La Cassazione ha sostenuto che l'indennità suppletiva di clientela essendo dovuta solo in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente, costituisce - in pendenza del rapporto - un costo meramente eventuale ed i relativi accantonamenti non sono deducibili nei limiti delle quote maturare nell'esercizio.
La sentenza si è espressa contro anche l'orientamento favorevole dell'Agenzia delle Entrate espresso con circolare n. 59 del 2004.
Recentemente invece la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13506/2009) ha stabilito che è deducibile l’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio. La Corte sostiene tra l'altro che “poiché l’articolo 1751 c.c. contiene ormai l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto" senza distinzione fra l‘indennità di scioglimento e indennità suppletiva di clientela.... non si puo' non ammettere la deducibilità di tale accantonamento.