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REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI CONCERNENTI IL PLAFOND PER UTILIZZI SUPERIORI A QUELLI DISPONIBILI. COME FARE?

Regolarizzazione di violazioni concernenti il plafond per utilizzi superiori a quelli disponibili. Come fare?

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L’Agenzia delle Entrate con le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, 12 giugno 2002 n. 50/E e 19 giugno 2002 n. 54/E, ha chiarito le modalità con cui l’esportatore abituale può regolarizzare l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza applicazione d’imposta oltre il limite del plafond.
L’esportatore può adottare, alternativamente, nei limiti consentiti le seguenti procedure:
1. richiedere al cedente o prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva non addebitata in fattura ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, fermo restando l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del cessionario o committente.
2. emettere un’autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata, provvedere al versamento dell’imposta, degli interessi e, ove possibile , effettuare il ravvedimento operoso delle sanzioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante modello F24.
L’autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti e un esemplare deve essere presentato al locale ufficio delle entrate.
Si precisa, che nel periodo in cui è ancora ammesso ravvedersi a condizione che la regolarizzazione avvenga prima che la violazione sia stata constatata o accertata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, l’esportatore potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 472 del 1997. Diversamente per le violazioni fuori dal periodo consentito per ravvedersi, le sanzioni amministrative nella misura ordinaria saranno applicate direttamente dall’ufficio e potranno essere definite entro i termini per la proposizione del ricorso in misura ridotta ad un quarto ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.

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