Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
- nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13, comma 1:
- lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con la riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo;
- lett. b-bis) del D.lgs. n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione con la riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo;
- lett. b-ter) del D.lgs. n. 472/1997, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni in misura piena (a differenza del ravvedimento che consente la riduzione a 1/8, 1/7 ed 1/6);
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8- bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito (c.d. integrative a favore) . In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.