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REVERSE CHARGE: MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL CESSIONARIO.

Reverse charge: modalità di regolarizzazione delle operazioni da parte del committente o del cessionario.

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La disposizione normativa sulla responsabilità solidale di entrambi i contraenti al pagamento dell’imposta e della sanzione in tema di riverse charge, per un comportamento fraudolento posto in essere dal fornitore, è stata prevista tenendo conto del fatto che per le operazioni soggette all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è il cessionario/committente ad assumere la qualifica di soggetto passivo dell’imposta.
Il cessionario o committente, per evitare l’applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento del fornitore, può regolarizzare l’operazione presentando all’Ufficio delle entrate competente un documento integrativo in duplice esemplare, recante l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e della relativa imposta., entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione (da effettuare nei termini indicati dall’articolo 17, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972) e avendo cura di:
- non esercitare la detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in fattura dal cedente;
- annotare il documento emesso secondo le regole dell’inversione contabile, ossia nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972 ed in quello degli acquisti di cui al successivo articolo 25;
- liquidare l’imposta nei modi ordinari ed effettuare il versamento dell’eventuale imposta a debito emergente dall’operazione al verificarsi di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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