Ai fini dell’imposta di successione, la valutazione per i titoli non quotati e le partecipazioni non azionarie viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente, alla data di apertura della successione, al patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività.
Il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta successoria rappresenterà anche il costo da assumere per la determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita da parte dell’erede senza possibilità di optare tra il costo sostenuto dal de cuius o in alternativa, il valore da questi rivalutato.
La disposizione si applica anche in presenza di franchigie che possano annullare o ridurre l’imponibile.
Al valore normale delle partecipazioni occorre, invece, fare diretto riferimento nell’eventualità che le stesse siano esentate dall’imposta di successione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
(Circ. 12/E del 19/2/2008).
Per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto la base imponibile corrisponde al valore di mercato alla data di apertura della successione.
REVISIONATA 7 APRILE 2014, SENZA SOSTANZIALI MODIFICHE
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