In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso.
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Nel caso invece che l’intermediario abbia ricevuto l’incarico quando il termine per l’invio era già trascorso la tardiva presentazione si avrà quando la trasmissione avviene oltre un mese dall’assunzione dell’impegno.
L’intermediario potrà sanare la violazione trasmettendo la dichiarazione (entro 90 giorni dal termine) con versamento della sanzione ridotta di Euro 43 (un dodicesimo di 516 euro).
La sanzione di 43 euro si versa per ogni dichiarazione contenuta nel file telematico; nel caso si tratti di Unico la sanzione è sempre di 43 euro (si applica una sola volta). Il codice tributo da utilizzare è il cod. 8924.
La sanzione per la tardiva trasmissione (a carico dell’intermediario) si affianca a quella per tardiva presentazione (a carico del contribuente.