Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione validamente presentata , con una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, barrando la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione ovvero richiesto a rimborso.
La Dichiarazione integrativa diversa da quella a favore deve essere presenta barrando l'apposita casella:
- nelle ipotesi di ravvedimento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.