L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.
N.B. La Manovra Monti, c.d. “Decreto Salva-Italia” (D.L. n. 201 del 06.12.2011), ha confermato la proroga della detrazione Irpef del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico, ma solo fino al 31 dicembre 2012; successivamente, sembrerebbe che il 55% verrà assorbito dalla normativa sul 36%.
Più specificatamente:
a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2011;
b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo: la prima riportata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.
Per gli interventi che saranno eseguiti nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.