Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è l'attestazione della regolarità contributiva dell'azienda verso Inps, Inail e Cassa Edile. Il DURC è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive da parte dei datori di lavoro .
Vediamo alcuni aspetti piu in particolare:
Soggetti e contenuto del DURC
1. Soggetti obbligati a richiedere il Durc, in primo luogo sono :
- i datori di lavoro e i lavoratori autonomi per tutti gli appalti pubblici, inoltre , i datori di lavoro privati devono richiedere il certificato di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
- l’acquisizione del Durc è necessaria anche in caso di lavori di edilizia privata che sono soggetti a DIA/SCIA
- anche per le imprese straniere,
- per gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche (art. 11-bis, d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009) e
- per le aziende agricole con dipendenti e lavoratori autonomi del settore agricoltura (Inps, circ. 19 ottobre 2006, n. 116).
La richiesta del Durc può essere effettuata dai datori di lavoro o dai lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, direttamente o tramite terzi abilitati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, oppure dagli enti pubblici appaltanti.
2. Soggetti tenuti al rilascio del Durc
L’art. 2 del d.m. 24 ottobre 2007 indica i soggetti tenuti al rilascio del Durc.
- l’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e tutti gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
- l’Inail,
- le Casse edili,
- tutti gli altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria sempre previa convenzione con Inps e Inail.
ATTENZIONE eventuali certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da Casse edili non aventi i requisiti previsti dalla leggeall’art. 9, comma 77, legge n. 415/1998 devono considerarsi “inefficaci”.
3. Contenuto del Documento unico di regolarità contributiva
Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali ed alle Casse edili. Il certificato deve contenere:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro;
b) iscrizione agli istituti previdenziali e alle Casse edili (ove previsto);
c) dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) data di effettuazione della verifica di regolarità con- tributiva;
e) data di rilascio del documento; f) nominativo del responsabile del procedimento
Il Durc viene emesso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ma rimane sospeso nel caso previsto dall’art. 7 dello stesso decreto; infatti, in quest’ultimo caso il certificato viene emesso entro il 46° giorno, rimanendo sospeso sino ad un massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di irr golarità da parte dell’Ente deputato al rilascio del documento, durante i quali l’interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.
Quando si utilizza il DURC
L'invito a regolarizzare sospende la possibilità che vengano fatte ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
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